Titolo III

Art. 10

Definizione del contenuto di missione e programma

In vigore dal 1 set 2011
1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi integra il sistema di regole contabili di cui al presente decreto. In conformità a quanto previsto dall', comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;91#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 10 Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. — Definizione del contenuto di missione e programma | Portale Normativo