Titolo III
Art. 15
Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate
In vigore dal 1 set 2011
1. Nei documenti di bilancio previsivi e consuntivi di cui al presente decreto, le entrate sono ripartite in:
a) titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate, e sono classificate come entrate 'ricorrentì o 'non ricorrentì, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;
b) tipologie, definite secondo la natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;
c) categorie, secondo la natura dei cespiti.
2. L'ulteriore livello di disaggregazione è definito, con riferimento al comune piano dei conti integrato, ai sensi del titolo II del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;91#art-15