Titolo IV
Art. 16
Destinatari e finalità
In vigore dal 1 gen 2013
1. Le società e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica predispongono un budget economico.
2. Per assicurare il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono stabiliti i criteri e le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 1, ai fini della raccordabilità dello stesso con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria.
Nel medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini per la trasmissione dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze al fine della confluenza nella banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all' della legge 31 dicembre 2009, n.196.
Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di liquidità predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità.
Note all'articolo
- La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 2 del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;91#art-16