Capo V

Art. 33

Oggetto

In vigore dal 27 mag 2011
1. In attuazione dell' della citata legge n. 42 del 2009, è istituita, nell'ambito della Conferenza unificata e senza ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, e ne sono disciplinati il funzionamento e la composizione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68#art-33

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Art. 33 Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. — Oggetto | Portale Normativo