Capo IV

Art. 29

Revisione a regime dei fabbisogni standard

In vigore dal 27 mag 2011
1. In coerenza con il processo di convergenza di cui all', comma 1, lettera b), della citata legge n. 42 del 2009, a valere dal 2014, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi sanitari regionali, i criteri di cui all' del presente decreto sono rideterminati, con cadenza biennale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell' del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, comunque nel rispetto del livello di fabbisogno standard nazionale come definito all'. 2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all' della citata legge n. 42 del 2009.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68#art-29

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Art. 29 Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. — Revisione a regime dei fabbisogni standard | Portale Normativo