Capo I

Art. 5

Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive

In vigore dal 27 mag 2011
1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota di cui all', comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'. 3. Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione di cui all', comma 1, è superiore a 0,5 punti percentuali. 4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68#art-5

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Art. 5 Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. — Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive | Portale Normativo