Capo IV

Art. 31

Disposizioni particolari per regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

In vigore dal 27 mag 2011
1. Nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano rimane ferma l'applicazione dell', comma 2, e degli della citata legge n. 42 del 2009, nel rispetto dei rispettivi statuti. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la comunicazione degli elementi informativi e dei dati necessari all'attuazione del presente decreto nel rispetto dei principi di autonomia dei rispettivi statuti speciali e del principio di leale collaborazione. 3. È estesa sulla base della procedura prevista dall', comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli del citato decreto legislativo n. 216 del 2010.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68#art-31

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Art. 31 Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. — Disposizioni particolari per regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano | Portale Normativo