Capo I

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 27 mag 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16 dicembre 2010; Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all' della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2011; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Emana il seguente decreto legislativo: Oggetto 1. Le disposizioni del presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali. 2. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito di tributi erariali e i tributi delle regioni a statuto ordinario, nonché disciplinano i meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse regioni. 3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 è senza vincolo di destinazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68#art-1

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Art. 1 Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. — Oggetto | Portale Normativo