Capo I
Art. 1
Oggetto
In vigore dal 27 mag 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16 dicembre 2010;
Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all' della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2011;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Oggetto
1. Le disposizioni del presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali.
2. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito di tributi erariali e i tributi delle regioni a statuto ordinario, nonché disciplinano i meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse regioni.
3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 è senza vincolo di destinazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68#art-1