Capo V
Art. 35
Modalità di funzionamento
In vigore dal 27 mag 2011
1. Il Presidente convoca la Conferenza stabilendo l'ordine del giorno. Ciascuna componente può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della trattazione delle materie e degli argomenti rientranti nelle competenze della Conferenza.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.
3. In seguito all'iscrizione all'ordine del giorno della singola questione da trattare, di norma la Conferenza, su proposta del Presidente, con apposito atto d'indirizzo delibera l'avvio dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalità di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto. A tal fine, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il Presidente dell'Unione province d'Italia - UPI possono avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.
4. La Conferenza, nelle ipotesi di cui all', comma 1, lettere a) e b), adotta le proprie determinazioni di regola all'unanimità delle componenti. Ove questa non sia raggiunta l'assenso rispettivamente della componente delle regioni e della componente delle province e dei comuni può essere espresso nel proprio ambito anche a maggioranza. Nelle altre ipotesi di cui all', le determinazioni della Conferenza possono essere poste alla votazione della medesima su conforme avviso del presidente della conferenza, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, dal Presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI.
5. Le determinazioni adottate dalla conferenza sono trasmesse ai Presidenti delle Camere e alla Conferenza unificata di cui all' del citato decreto legislativo n. 281 del 1997. La Conferenza può altresì trasmettere le proprie determinazioni ai soggetti e agli organismi istituzionali interessati.
6. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per la Conferenza unificata dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68#art-35