Capo VI

Art. 38

Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q), della legge n. 42 del 2009

In vigore dal 27 mag 2011
1. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, la legge regionale può, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali nonché, con riferimento ai tributi locali istituiti con legge regionale, determinare variazioni delle aliquote o agevolazioni che comuni e province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68#art-38

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Art. 38 Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. — Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q), della legge n. 42 del 2009 | Portale Normativo