Capo VI

Art. 41

Disposizione finanziaria

In vigore dal 27 mag 2011
1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate nè nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 maggio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Maroni, Ministro dell'interno Fazio, Ministro della salute Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68#art-41

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Art. 41 Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. — Disposizione finanziaria | Portale Normativo