Art. 7
Modifiche all'articolo 119 Codice della strada, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
In vigore dal 15 mag 2011
1. All'articolo 119, comma 4, del Codice della strada, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-18;59#art-7