Art. 7 · Modifiche all'articolo 119 Codice della strada, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

Art. 7

7 / 28

Modifiche all'articolo 119 Codice della strada, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

In vigore dal 15 mag 2011
1. All'articolo 119, comma 4, del Codice della strada, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-18;59#art-7