Art. 5

Modifiche all'articolo 118 del Codice della strada, in materia di patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli

In vigore dal 15 mag 2011
1. All'articolo 118 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: « il certificato di abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone»; b) al comma 2, le parole: « il tipo di certificato di abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone»; c) al comma 6, le parole: «dal certificato di abilitazione professionale, qualora prescritto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone»; d) ai commi 11 e 12, le parole: «del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-18;59#art-5

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Art. 5 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. — Modifiche all'articolo 118 del Codice della strada, in materia di patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli | Portale Normativo