Art. 2
Modifiche all'articolo 115 del Codice della strada, in materia di requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
In vigore dal 2 feb 2013
1. All'articolo 115 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purchè non trasportino altre persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purchè non trasportino altre persone oltre al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purchè non trasportino altre persone oltre al conducente;
c) anni diciotto per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;
d) anni venti per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;
e) anni ventuno per guidare:
1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;
4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;
f) anni ventiquattro per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.»;
a-bis) al comma 1-bis, dopo le parole: "titolari di patente di guida" sono inserite le seguenti: "di categoria A1 o B1,";
b) il comma 2-bis è abrogato;
c) al comma 3, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque», ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro.».
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-18;59#art-2