Art. 9
Modifiche all'articolo 121 del Codice della strada, in materia di esame di idoneità
In vigore dal 15 mag 2011
1. All'articolo 121 del codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «, per i certificati professionali di cui all'articolo 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'articolo 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «, per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.»;
b) al comma 4, le parole: «Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici»;
c) al comma 5, le parole: «dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni»;
d) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonché i contenuti e le procedure dell'esame finale.
Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualità sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.»;
e) al comma 9 le parole: «A partire dal 1° gennaio 1995, la» sono sostituite dalla seguente: «La» e le parole: «patente di categoria A» sono sostituite dalle seguenti: «patente di categoria AM, A1, A2 ed A».
2. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 332 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la relativa tabella IV.I, nel senso di prevedere profili professionali adeguati agli esami relativi alle nuove categorie di patenti introdotte nel Codice della strada ai sensi del presente decreto, e che gli stessi siano distinti in ragione che l'esaminatore sia abilitato in relazione alle prove di controllo delle cognizioni ovvero alle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, assicurando, in tale ultimo caso, un livello di istruzione professionale di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-18;59#art-9