Art. 14

Modifiche agli articoli 128 e 129 del Codice della strada in materia di revisione e di sospensione della patente di guida

In vigore dal 2 feb 2013
1. All'articolo 128 del Codice della strada, dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti: «1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente. 1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.». 2. All'articolo 129, comma 3, del Codice della strada, le parole da: «e per le patenti rilasciate da uno Stato estero» fino a: «sul documento di guida» sono soppresse.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-18;59#art-14

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Art. 14 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. — Modifiche agli articoli 128 e 129 del Codice della strada in materia di revisione e di sospensione della patente di guida | Portale Normativo