Art. 8

Modifiche all'articolo 120 del Codice della strada

In vigore dal 15 mag 2011
1. All'articolo 120 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori» sono soppresse; b) al comma 2, le parole: «, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori» sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-18;59#art-8

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Art. 8 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. — Modifiche all'articolo 120 del Codice della strada | Portale Normativo