Art. 8
8 / 28Modifiche all'articolo 120 del Codice della strada
In vigore dal 15 mag 2011
1. All'articolo 120 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori» sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-18;59#art-8