Art. 27

Scambio di informazioni, cooperazione e pubblicazione di notizie

In vigore dal 12 mag 2011
Scambio di informazioni, cooperazione e pubblicazione di notizie 1. L'autorità competente locale provvede ad acquisire i seguenti tipi di informazioni: a) informazioni notificate in conformità dell' e dell'allegato IV; b) informazioni relative alle navi che hanno omesso di notificare informazioni conformemente al disposto del presente decreto e dei decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 182, e 19 agosto 2005, n. 196, nonché, se del caso, al regolamento (CE) n. 725/2004; c) informazioni relative a navi che hanno preso il mare senza essersi conformate all' o all' del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182; d) informazioni relative a navi alle quali è stato negato l'accesso o che sono state espulse da un porto per motivi di sicurezza; e) informazioni su anomalie apparenti conformemente all'. 2. L'autorità competente centrale fornisce alla Commissione UE le informazioni elencate nell'allegato XIII con la frequenza in esso specificata. 3. Le informazioni relative ad ispezioni, fermi e rifiuti d'accesso, in conformità dell'allegato XIV, sono messe a disposizione ed aggiornate sul sito internet della Commissione UE.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53#art-27

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Art. 27 Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. — Scambio di informazioni, cooperazione e pubblicazione di notizie | Portale Normativo