Art. 31

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 12 mag 2011
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 marzo 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Romano, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Alfano
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53#art-31

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Art. 31 Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo