Art. 29

Sanzioni

In vigore dal 12 mag 2011
1. L'armatore, l'agente o il comandante della nave, che viola gli obblighi previsti dall', comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquanta euro ad millecinquecento euro. 2. Il pilota che viola l'obbligo di cui all' è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53#art-29

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Art. 29 Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. — Sanzioni | Portale Normativo