Art. 29 · Sanzioni

Art. 29

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Sanzioni

In vigore dal 12 mag 2011
1. L'armatore, l'agente o il comandante della nave, che viola gli obblighi previsti dall', comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquanta euro ad millecinquecento euro. 2. Il pilota che viola l'obbligo di cui all' è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53#art-29