Art. 29
29 / 32Sanzioni
In vigore dal 12 mag 2011
1. L'armatore, l'agente o il comandante della nave, che viola gli obblighi previsti dall', comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquanta euro ad millecinquecento euro.
2. Il pilota che viola l'obbligo di cui all' è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53#art-29