Art. 30 quinquies

Dati oggetto di riscontro

In vigore dal 17 ott 2012
1. Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, nonché una prestazione di carattere assicurativo, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c): a) documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorchè smarriti o rubati; b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalità perseguite dal presente decreto legislativo; c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali. 2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità del presente decreto legislativo, gli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono renderli disponibili, a titolo gratuito, nelle modalità e nei termini previsti dal decreto di cui all'. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuato, previo parere del gruppo di lavoro di cui all', comma 9, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità del presente decreto legislativo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141#art-30-quinquies

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Art. 30 quinquies Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi — Dati oggetto di riscontro | Portale Normativo