Art. 30 quinquies · Dati oggetto di riscontro

Art. 30 quinquies

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Dati oggetto di riscontro

In vigore dal 17 ott 2012
1. Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, nonché una prestazione di carattere assicurativo, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c): a) documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorchè smarriti o rubati; b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalità perseguite dal presente decreto legislativo; c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali. 2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità del presente decreto legislativo, gli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono renderli disponibili, a titolo gratuito, nelle modalità e nei termini previsti dal decreto di cui all'. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuato, previo parere del gruppo di lavoro di cui all', comma 9, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità del presente decreto legislativo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141#art-30-quinquies