Art. 30 octies

Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione

In vigore dal 30 giu 2022
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione: a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, i singoli elementi identificativi dei dati contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da comunicare ai sensi dell'; b) sono stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'; c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all' sono comunicati e gestiti, nonché è stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell', comma 1; d) sono fissati l'importo del contributo di cui all', comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo. 2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 viene trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali affinché esprima il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione. 3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all', comma 9, in ordine all'applicazione del presente decreto legislativo. 4. I termini e le modalità di attuazione dell', comma 1, lettera b), sono definiti con decreto interdirettoriale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate. 4-bis. Le disposizioni riguardanti le informazioni relative alle frodi subite e ai casi che configurano un rischio di frodi si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 4-ter. Le disposizioni riguardanti le imprese di assicurazione si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141#art-30-octies

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Art. 30 octies Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi — Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione | Portale Normativo