Capo II

Art. 12 bis

Registrazione e vigilanza dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio

In vigore dal 10 gen 2026
1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria nè di mediazione creditizia la presentazione o la proposta ovvero la conclusione da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di beni mobili o mobili iscritti in pubblici registri e servizi da essi offerti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche, con gli intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito. 2. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 istituisce un registro pubblico informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di servizi, nel quale, verificata la completezza delle comunicazioni di cui al comma 3, sono annotati i dati comunicati ai sensi del comma 3, lettera a) e, in un'apposita sezione del medesimo registro, i dati comunicati ai sensi del comma 3, lettera b). 3. Sono comunicate al registro di cui al comma 2 le informazioni, definite ai sensi del comma 4, riguardanti i fornitori di beni o i prestatori di servizi diversi dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, secondo le seguenti modalità: a) da parte delle banche, degli intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o degli altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito con cui i fornitori di beni o i prestatori di servizi stipulano le convenzioni di cui al comma 1 anche sulla base di dichiarazioni fornite, sotto la propria responsabilità, dagli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi; b) direttamente da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi che, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 122, comma 1, lettere i-bis) e i-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e in osservanza di quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del medesimo testo unico, concludono contratti di credito a titolo accessorio rispetto alla propria attività commerciale o professionale nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso. 4. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, definisce, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il contenuto delle informazioni da trasmettere ai fini delle annotazioni nel registro di cui al comma 2, le modalità e i termini delle comunicazioni nonché eventuali variazioni alle stesse in modo che sia garantita: a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al comma 3 e dei relativi aggiornamenti; b) la chiarezza, la completezza e l'accessibilità dei dati riportati nel registro e nella sezione dedicata di cui al comma 3; c) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto; d) i criteri di determinazione del contributo dovuto, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro e della sezione dedicata, nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento. 5. Ai fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al presente articolo si applica, ove compatibile, la disciplina di cui al capo II del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in relazione all'attività rispettivamente svolta, nonché l', comma 1-ter, del presente decreto. 6. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 determina e riscuote i contributi dovuti dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al comma 3 del presente articolo, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro di cui al comma 2, e dei costi di vigilanza, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività. I soggetti che effettuano la comunicazione ai sensi del comma 3, lettera a), hanno diritto al rimborso dei contributi versati da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi convenzionati. 7. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, vigila sul rispetto da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al comma 3 della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5. A tali fini, può richiedere agli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti inerenti alle attività di cui al presente articolo, fissando i relativi termini. L'Organismo può effettuare ispezioni presso tali soggetti, anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Per la violazione della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5, per la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti ovvero in caso di ostacolo alle attività di controllo dell'Organismo è applicata dall'Organismo medesimo nei confronti dei fornitori di beni o i prestatori di servizi di cui al comma 3 la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di cui al presente articolo da dieci giorni a tre mesi, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 al 10 per cento del fatturato. L'applicazione della sanzione è comunicata alla banca, all'intermediario finanziario o al diverso soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito che ha stipulato la convenzione con il soggetto sanzionato. 8. Nei confronti dei fornitori di beni o prestatori di servizi che si qualificano come microimprese o piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 e che esercitano le attività previste dal comma 1 o dal comma 3, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, interviene, su segnalazione di ogni soggetto interessato, ivi incluse le banche, gli intermediari finanziari previsti dal titolo V del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o gli altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito che stipulano le convenzioni di cui al comma 1, per verificare il rispetto della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5. A tali fini, l'Organismo può richiedere agli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti inerenti alle attività di cui al presente articolo, fissando i relativi termini. La presentazione della segnalazione per l'intervento dell'Organismo comporta il versamento di un contributo per la copertura delle spese di istruttoria la cui misura è determinata dallo stesso Organismo. Per la violazione della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5, per la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti ovvero in caso di ostacolo alle attività di controllo dell'Organismo, l'Organismo medesimo applica nei confronti dei fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al presente comma: a) il richiamo scritto; b) l'inibizione dalla continuazione dell'attività di cui al presente articolo per un periodo non superiore ai tre mesi; c) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000. L'applicazione della sanzione è comunicata alla banca, all'intermediario finanziario o al diverso soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito che ha stipulato la convenzione con il soggetto sanzionato. 9. Ai fornitori di servizi o ai prestatori di beni diversi dalle microimprese o piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE non è consentito l'esercizio delle attività previste dai commi 1 e 3 in assenza dell'annotazione nel registro di cui al comma 2. 10. La violazione di cui al comma 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 fino al 10 per cento del fatturato. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ove accerti l'omessa comunicazione prevista dal comma 3 lettera a) da parte della banca, dell'intermediario finanziario previsto dal titolo V, o altro soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, inibisce il fornitore di beni o prestatore di servizi dallo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo sino all'adempimento dell'obbligo di comunicazione, dandone comunicazione alla banca, intermediario finanziario previsto dal titolo V, o altro soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito e informa la Banca d'Italia o la diversa autorità competente. 11. Nella determinazione delle sanzioni previste dai commi 7, 8 e 10, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le circostanze di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-ter, del medesimo testo unico. 12. I proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste dai commi 7, 8 e 10 affluiscono al bilancio dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, che determina le modalità e i termini di pagamento delle sanzioni pecuniarie. Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie, l'Organismo avvia la procedura di riscossione coattiva secondo i termini e le modalità previsti dalla legge. 13. Il mancato versamento dei contributi dovuti all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, costituisce causa ostativa all'annotazione ovvero alla permanenza del soggetto nel registro di cui al comma 2.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorita' creditizie". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141#art-12-bis

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 bis Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi — Registrazione e vigilanza dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio | Portale Normativo