Art. 30 quater

Finalità e struttura dell'archivio

In vigore dal 17 lug 2020
1. L'archivio è composto da tre strumenti informatici: a) il primo, denominato interconnessione di rete, consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all', detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati; b) il secondo, denominato modulo informatico centralizzato, memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all', comma 9, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti,nonché nel settore delle assicurazioni Per le finalità di cui alla presente lettera, il titolare dell'archivio si avvale anche delle elaborazioni dei dati contenuti nell'archivio informatizzato istituito ai sensi dell', comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 166; c) il terzo, denominato modulo informatico di allerta, memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi e delle assicurazioni, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio agli aderenti. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi. 2. L'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e la Polizia di Stato possono accedere, a titolo gratuito, al sistema di prevenzione. L'accesso a titolo gratuito è assicurato anche ai gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID. 3. I risultati di specifico interesse sono comunicati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all' del presente decreto legislativo, agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 4. Allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione, il titolare dell'archivio, anche ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni di cui all', comma 7, ultimo periodo, può avvalersi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dall' del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, utilizzando, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141#art-30-quater

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Art. 30 quater Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi — Finalità e struttura dell'archivio | Portale Normativo