Art. 30 octies · Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione

Art. 30 octies

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Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione

In vigore dal 30 giu 2022
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione: a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, i singoli elementi identificativi dei dati contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da comunicare ai sensi dell'; b) sono stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'; c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all' sono comunicati e gestiti, nonché è stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell', comma 1; d) sono fissati l'importo del contributo di cui all', comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo. 2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 viene trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali affinché esprima il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione. 3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all', comma 9, in ordine all'applicazione del presente decreto legislativo. 4. I termini e le modalità di attuazione dell', comma 1, lettera b), sono definiti con decreto interdirettoriale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate. 4-bis. Le disposizioni riguardanti le informazioni relative alle frodi subite e ai casi che configurano un rischio di frodi si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 4-ter. Le disposizioni riguardanti le imprese di assicurazione si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141#art-30-octies