Art. 30 bis
Definizioni
In vigore dal 25 mag 2011
1. Ai fini del presente decreto legislativo per furto d'identità si intende:
a) l'impersonificazione totale: occultamento totale della propria identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e al reddito di un altro soggetto. L'impersonificazione può riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto;
b) l'impersonificazione parziale: occultamento parziale della propria identità mediante l'impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto, nell'ambito di quelli di cui alla lettera a).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141#art-30-bis