Allegato 4 Norme di coordinamento e abrogazioniLibro QUINTOTitolo II

Art. 2

Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative

In vigore dal 16 set 2010
1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l' è sostituito dal seguente: ". La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo."; b) sono abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6, 83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12; c) all', primo comma, le parole: ", la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato" sono soppresse. 2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', primo comma, le parole: "sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "in materia di eleggibilità"; b) l' è sostituito dal seguente: ". Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali. La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo."; c) all', nella rubrica, le parole: "Consiglio regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio regionale e della Corte di appello" e, al primo comma, le parole: "Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino"; d) all' sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino" e le parole: ", giudicando in sede di giurisdizione esclusiva" sono soppresse; 2) al secondo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino"; e) all', primo comma, le parole: "il Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino"; f) all', terzo comma, le parole: "al Consiglio di Stato ed" sono soppresse. 3. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', primo comma, le parole: ", sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa," sono sostituite dalle seguenti: "davanti agli organi di giurisdizione ordinaria"; b) all': 1) al comma 2 le parole: "sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l'elezione, sia" sono soppresse; 2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La tutela contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.". c) sono abrogati gli articoli: 2 e 8. 4. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all' il primo comma è sostituito dal seguente: "Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza si osservano le norme di cui agli della legge 23 dicembre 1966, n. 1147."; b) all', dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.". 5. Agli , primo comma, e 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché all', primo comma, n.1), della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all', primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "il quindicesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "l'ottavo giorno".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-and-2-2

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Art. 2 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative | Portale Normativo