Allegato 2 Norme di attuazioneLibro QUINTOTitolo V

Art. 16

Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività

In vigore dal 29 mar 2022
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività. 1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tali misure straordinarie nei confronti del personale amministrativo non dirigenziale della Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo del PNRR, secondo parametri indicati, all'inizio di ogni anno, dal Segretario generale della Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa, tenuto conto di quanto previsto al comma 1.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-and-16

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Art. 16 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività | Portale Normativo