Allegato 2 Norme di attuazioneLibro QUINTOTitolo V

Art. 15

Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie

In vigore dal 16 set 2010
1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all', comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-and-15

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Art. 15 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie | Portale Normativo