Art. 15 · Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie
Allegato 2 Norme di attuazioneLibro QUINTOTitolo V

Art. 15

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Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie

In vigore dal 16 set 2010
1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all', comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
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