Allegato 2 Norme di attuazione›Libro QUINTO›Titolo V
Art. 15
157 / 165Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie
In vigore dal 16 set 2010
1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all', comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-and-15