Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro PRIMOTitolo IV

Art. 33

Provvedimenti

In vigore dal 8 dic 2011
Provvedimenti... 1. Il giudice pronuncia: a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio; b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza; c) decreto nei casi previsti dalla legge. 2. Le sentenze di primo grado sono esecutive. 3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all', comma 3. 4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-33

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Art. 33 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Provvedimenti | Portale Normativo