Art. 33 · Provvedimenti
Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro PRIMOTitolo IV

Art. 33

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Provvedimenti

In vigore dal 8 dic 2011
Provvedimenti... 1. Il giudice pronuncia: a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio; b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza; c) decreto nei casi previsti dalla legge. 2. Le sentenze di primo grado sono esecutive. 3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all', comma 3. 4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-33