Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo II›Sez. I
Art. 458
Effetti dell'ordine di requisizione
In vigore dal 9 feb 2013
1. Trascorse ventiquattro ore dalla pubblicazione o dalla notificazione personale dell'ordine di requisizione, non è più ammessa l'alienazione, sotto qualsiasi forma, dei capi dichiarati idonei al servizio militare.
2. Tale divieto resta fermo, se non è revocato con analoga disposizione del Ministro della difesa.
2-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-458