Libro SECONDOTitolo VIIICapo IISez. I

Art. 458

Effetti dell'ordine di requisizione

In vigore dal 9 feb 2013
1. Trascorse ventiquattro ore dalla pubblicazione o dalla notificazione personale dell'ordine di requisizione, non è più ammessa l'alienazione, sotto qualsiasi forma, dei capi dichiarati idonei al servizio militare. 2. Tale divieto resta fermo, se non è revocato con analoga disposizione del Ministro della difesa. 2-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-458

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