Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. XIII

Art. 453

Competenza dei tribunali militari

In vigore dal 9 ott 2010
1. Durante lo stato di guerra, i reati previsti nella presente sezione sono di competenza dei tribunali militari, e, per i procedimenti penali relativi, nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le norme del codice penale militare di pace.
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