Libro SECONDOTitolo VIIICapo IISez. I

Art. 456

Capi non requisibili

In vigore dal 9 ott 2010
1. Non sono requisibili: a) i capi appartenenti ai soggetti indicati nell', comma 1, lettere da a) a e); b) i quadrupedi appartenenti agli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo, semprechè siano usati personalmente e nei limiti del numero attribuito dalla legge alla loro carica e grado; c) gli automezzi e i natanti in dotazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza; d) gli stalloni appartenenti allo Stato o di pertinenza delle regioni o loro consorzi per il compito dell'incremento ippico; e) le giumente di puro sangue e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione; f) i soggetti da riproduzione e da allevamento (fattrici, puledri) facente parte delle stazioni speciali di monta selezionate. 2. Le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne sono escluse da requisizione, ma non dalle riviste e dalle dichiarazioni di cui agli articoli seguenti. 3. Sono altresì esenti da requisizione, ma non dalla rivista e dalle dichiarazioni, di cui ai seguenti articoli, gli automezzi in dotazione alla Croce rossa italiana e all'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta. È però in facoltà delle autorità militari di requisire l'aliquota di automezzi che eventualmente risultasse esuberante alle necessità degli Enti predetti. 4. I capi di proprietà delle amministrazioni dello Stato possono essere requisiti soltanto con l'assenso delle amministrazioni interessate. 5. I capi di proprietà privata adibiti a trasporti postali e al servizio telefonico possono essere requisiti soltanto con l'assenso dei soggetti titolari. A tale scopo sono compilate annualmente le liste dei mezzi di trasporto adibiti ai servizi postali e di telecomunicazioni che sono esentati dalla precettazione e conseguentemente dalla requisizione. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessità possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati capi o categorie di capi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-456

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