Libro SECONDOTitolo VIIICapo IISez. I

Art. 455

Ambito e oggetto - Disciplina applicabile

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nei casi previsti dall', comma 1, possono essere requisiti, in proprietà o in uso, per i bisogni delle Forze armate dello Stato, i seguenti beni e le prestazioni connesse indicate nel presente capo: a) i cavalli, i muli e altri quadrupedi da soma o da tiro, senza distinzione di sesso e loro bardature; b) i veicoli ordinari a trazione animale, i veicoli a motore a trazione meccanica, nonché i loro eventuali rimorchi, le trattrici e le locomotive stradali coi rispettivi rimorchi; c) le biciclette d'ogni sorta a motore e semplici; d) i natanti d'ogni specie, adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune delle diverse regioni, atti al trasporto di persone, animali o cose, di portata non inferiore ai cinque quintali, con la rispettiva attrezzatura. 2. Sotto la denominazione di <<capi>> si intendono designate indistintamente tutte le cose indicate nel comma 1. 3. Ogni capo può essere requisito se si trova nel territorio dello Stato, se appartiene a cittadini italiani, ovvero a stranieri residenti in Italia, ed è idoneo al servizio militare. 4. Alla requisizione dei natanti di acqua dolce si applicano le disposizioni del presente capo, tranne per quanto riguarda le indennità e le altre somme spettanti a proprietari e detentori, cui si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo. 5. Per la tutela giurisdizionale, si applica l'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-455

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