Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo II›Sez. I
Art. 459
Obblighi dei destinatari della requisizione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ogni proprietario dei quadrupedi, veicoli e natanti chiamati a requisizione è tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno e ora fissati con apposito manifesto, o con ordine di presentazione personale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-459