Libro SECONDOTitolo VIIICapo IISez. I

Art. 463

Verbale

In vigore dal 9 ott 2010
1. All'atto della requisizione, sia essa in proprietà o in uso, oppure di prestazioni, la commissione provinciale redige un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo prelevato, l'indennità di requisizione e la dimostrazione delle somme spettanti al proprietario per l'avvenuta requisizione. 2. La parte è invitata a sottoscrivere il verbale con facoltà di farvi inserire le proprie eventuali osservazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-463

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