Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. XIII
Art. 453
466 / 2493Competenza dei tribunali militari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Durante lo stato di guerra, i reati previsti nella presente sezione sono di competenza dei tribunali militari, e, per i procedimenti penali relativi, nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le norme del codice penale militare di pace.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-453