Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2247 quinquies
Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 20 feb 2020
1. Sino all'anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A).
2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B).
3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'.
3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianità di cui all' sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, quattro anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore.
4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2247-quinquies