Parte VILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2243 bis

Regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

In vigore dal 25 feb 2026
1. Sino all'anno 2023 compreso, sono ammessi a frequentare il corso d'istituto di cui all' anche gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi il grado di tenente colonnello. 2. Per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 il corso d'istituto di cui all' è considerato assolto. 3. Per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre il corso d'istituto di cui all' è considerato assolto. 3-bis. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016 frequentano, in luogo del corso d'istituto di cui all', un corso d'aggiornamento tecnico-professionale. 4. Gli ufficiali dei ruoli forestale iniziale e speciale a esaurimento non frequentano il corso d'istituto di cui all'.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2243-bis

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