Parte IIILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2214 quinquies

Transito dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 7 lug 2017
1. In sede di prima applicazione, sino al 30 ottobre 2017, gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, aventi anzianità di spallina uguale o successiva al 1° gennaio 1994, che rivestono il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono ammessi al transito di cui all', secondo modalità stabilite con determinazione ministeriale. 2. Gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento transitati nel ruolo normale ai sensi del comma 1, sono iscritti nel ruolo normale secondo l'ordine del ruolo di provenienza, conservando l'anzianità relativa pregressa. 3. Effettuate le iscrizioni in ruolo di cui al comma 2, l'anzianità di grado assoluta degli ufficiali transitati, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare ovvero già transitato dal ruolo speciale al ruolo normale, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado. 4. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, si applicano le rideterminazioni di cui ai commi 2 e 3 nonché quelle dei commi 2 e 3 dell'-duodecies. 5. Sino all'anno 2023 compreso, l'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, ad eccezione di quelli transitati nel ruolo speciale da altro ruolo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in possesso, alla data del 30 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, dei seguenti requisiti: a) anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994; b) possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; c) classificati «eccellente» negli ultimi tre anni. 6. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 5, non può eccedere, per ciascuna anzianità di grado, la differenza esistente tra 88 unità e il numero di ufficiali aventi le medesime anzianità di grado all'esito dei transiti e dei trasferimenti di cui al comma 1 e all'. 7. I vincitori dei concorsi di cui al comma 5 sono trasferiti nel ruolo normale secondo l'ordine del ruolo di provenienza, conservando tra loro le anzianità di grado e relativa pregressa. 8. Per i trasferimenti nel ruolo normale di cui al comma 7: a) l'anzianità di grado assoluta degli ufficiali vincitori di concorso, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare ovvero già transitato dal ruolo speciale al ruolo normale, ovvero transitato dal ruolo speciale a esaurimento ai sensi del comma 1, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado; b) ai fini del posizionamento in ruolo, una volta effettuate le rideterminazioni di anzianità di cui alla lettera a), l'ufficiale vincitore di concorso è comunque collocato in posizione immediatamente successiva a quella conseguita dal parigrado, se presente in ruolo, transitato a norma del comma 7 dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale, che lo precedeva nel medesimo ruolo. 9. Non possono partecipare ai concorsi di cui al comma 5: a) per l'anno 2019, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2018, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1994; b) per l'anno 2020, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2019, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1995; c) per l'anno 2021, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2020, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1996; d) per l'anno 2022, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2021, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1997; e) per l'anno 2023 con procedura da bandire entro il 1° luglio 2022, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1998.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2214-quinquies

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