Parte VILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2242 bis

Ulteriori disposizioni transitorie per gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

In vigore dal 7 lug 2017
1. Agli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all', comma 1-quater, qualora sussistono analoghe condizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2242-bis

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo