Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2242 bis
Ulteriori disposizioni transitorie per gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
In vigore dal 7 lug 2017
1. Agli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all', comma 1-quater, qualora sussistono analoghe condizioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2242-bis