Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2243 quinquies
Regime transitorio delle progressioni di carriera e delle autorità competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri.
In vigore dal 7 lug 2017
1. Le progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice.
2. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui al comma 1 e comunque non oltre l'anno 2050, per esprimere i giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, la commissione ordinaria di cui all' è integrata da un colonnello del ruolo speciale a esaurimento, se presente in ruolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2243-quinquies