Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2243 ter
Regime transitorio per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
In vigore dal 25 feb 2026
1. Gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'.
2. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2243-ter