Parte VILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2247 novies

Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 7 lug 2017
-nonies. (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri). 1. Fermo restando quanto disposto dall', comma 1, al fine di garantire paritetici e armonici tassi di avanzamento, le aliquote di valutazione del ruolo forestale iniziale sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per l'avanzamento al grado di generale di brigata, sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno 2018, i colonnelli aventi anzianità di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2013; b) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno 2018, i tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2016; c) per l'avanzamento al grado di tenente colonnello, sono inseriti in aliquota di valutazione: 1) per l'anno 2018, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2016; 2) per l'anno 2019, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2017; 3) per l'anno 2020, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2018; 4) per l'anno 2021, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2019; d) per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione: 1) per l'anno 2018, i capitani con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2013; 2) per l'anno 2019, i capitani con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2014.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2247-novies

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo