Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2247 novies
Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 7 lug 2017
-nonies.
(Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri).
1. Fermo restando quanto disposto dall', comma 1, al fine di garantire paritetici e armonici tassi di avanzamento, le aliquote di valutazione del ruolo forestale iniziale sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'avanzamento al grado di generale di brigata, sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno 2018, i colonnelli aventi anzianità di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2013;
b) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno 2018, i tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2016;
c) per l'avanzamento al grado di tenente colonnello, sono inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l'anno 2018, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2016;
2) per l'anno 2019, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2017;
3) per l'anno 2020, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2018;
4) per l'anno 2021, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2019;
d) per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l'anno 2018, i capitani con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2013;
2) per l'anno 2019, i capitani con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2014.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2247-novies